risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12
, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
satisfattiva (della prestazione e dunque) del diritto. Secondo la Cassazione, infatti, l'indennità ex art. 32, L. n. 183/2010, in quanto "onnicomprensiva
, è quello indicato dall'art. 8, L. n. 604/1966, con esclusione, quindi, sia del parametro dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all'art
onnicomprensiva e come tale prevalga anche laddove l'accordo impugnato abbia ad oggetto controversie "concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi