questione della sua responsabilità civile e penale, per fatti da egli stesso commessi od omessi; basti pensare che, ad oggi, non esiste una norma espressa
ritenute alla fonte. In tali situazioni, infatti, è illegittima l'irrogazione della sanzione del 30% per "omessi versamenti diretti", in aggiunta a
La Corte di cassazione conferma il proprio indirizzo giurisprudenziale qualificando gli omessi versamenti di contributi come operazioni dolose
sanzioni doganali, bensì le sanzioni previste per gli omessi e ritardati versamenti IVA, che però vanno adeguate secondo il principio comunitario di