diversità di trattamento tra Stato e Regioni conservata dalle modifiche introdotte nel 2001 in riferimento ai vizi di costituzionalità invocabili innanzi
progressivamente costruendo un corpo di principi applicabili, a certe condizioni, anche alla materia tributaria; principi che saranno altresì invocabili dinanzi
natura, obbligatoria o reale, del vincolo posto dalla prelazione statutaria, e i rimedi invocabili dai soci non preferiti. L'A., ponendo in luce la