3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
, acquisendo mensilmente in busta paga, sotto forma di quote integrative della retribuzione, le quote maturande del t.f.r. Le modalità di attuazione sono
legittimità costituzionale (artt. 23 comma 4 e 25 comma 2, l. n. 87 del 1953, artt. 3 e 16 delle Norme Integrative del 1988 e soprattutto il novellato art
"Prima casa" e acquisti per usucapione: dichiarazioni integrative ammesse entro i termini per la registrazione
anche alle scritture modificative o integrative dell'accordo di lavoro.