, da liquidarsi in via equitativa sulla base delle voci, opportunamente adeguate, previste dalle Tabelle di Milano in relazione al danno c.d. da
rivalutazione della funzione equitativa della "compensatio lucri cum damno" nella fase di liquidazione del danno risarcibile.
curatore può essere utilizzato solo in via residuale, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e previa
e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo, tale criterio, essere utilizzato solo quale parametro per una valutazione equitativa ove ne
via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante il ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile, ed in particolare alla voce
liquidazione del danno in via equitativa.