legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
" - in nome di una concezione moderna, elastica e garantista del sistema giuridico, fondata sulla prevalenza del principio del "favor libertatis", le
situazioni giuridiche attive: diretta espressione dell'esigenza, ben viva nel nostro ordinamento, di reperire una categoria sufficientemente elastica, e perciò
La retorica attuale dei diritti sembra sufficientemente elastica da consentire inganni colossali. Si può, infatti, restringere la libertà di un
verificarsi di una particolare situazione, la "alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento" del socio, inedita clausola "elastica" che ha