progressivamente fattasi largo all'interno della Dottrina civilistica come danno extrapatrimoniale, osservando come il suo riconoscimento si dimostri assai
rappresentanza, deducibili nei limiti della normativa vigente, se il contribuente non dimostri l'esistenza di un nesso diretto fra l'attività sponsorizzata e
utilizzazione del pc aziendale non fa scattare il licenziamento a meno che la società non dimostri di aver subito un danno a causa del comportamento
passa, infatti, da un regime in cui la deducibilità è subordinata alla condizione che il contribuente dimostri l'esistenza di almeno una delle due