L'A. ritiene che, in caso di mutamento dell'organo decidente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la mancata rinnovazione da parte del "nuovo
concerne la facoltà di difesa rispetto all'atto di contestazione e davanti al Collegio decidente per ciò che concerne la facoltà di interrogare o di far
decidente di sollevare questioni di legittimità costituzionale e l'esperimento di rimedi effettivi per garantire l'esecuzione delle decisioni; ma è