disciplinato nell'art. 282 bis c.p.p., anche in deroga alle soglie fissate dall'art. 280 c.p.p., e la previsione, per questa misura, di strumenti
predisposizione in favore di un creditore munito di titolo esecutivo non è sanzionabile ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà agli artt. 282 e 283