1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per
all'art. 2103 del Codice civile, vuoi delle disposizioni che recano misure sperimentali volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a definire le
l'esercizio dello "ius variandi" ai sensi dell'art. 2103 c.c. possa compiersi contestualmente a questa, non necessitando peraltro della contestuale
variandi" (art. 2103 c.c.) soffermandosi ad esaminare, in particolare, i limiti a cui è stato nel tempo sottoposto siffatto potere. La nota offre anche
polemiche con il riconoscimento di mansioni inferiori. Il nuovo art. 2103 c.c., che dovrebbe essere sostituito dal Jobs Act, in verità non è affatto