sulla impossibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare e affidare a un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della
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confronto. Ha prevalso quest'ultima posizione che ha influito anche sulla scelta dei soggetti a cui affidare la designazione dei componenti della Corte
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riguarda la possibilità di affidare le attività di ricerca e sviluppo a società esterne purché non rientranti nel medesimo gruppo cui appartiene
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nazionale dell'amministrazione-SNA. L'occasione del riassetto induce preliminarmente a chiedersi quali debbano essere i compiti e le funzioni da affidare
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