1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per
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all'art. 2103 del Codice civile, vuoi delle disposizioni che recano misure sperimentali volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a definire le
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l'esercizio dello "ius variandi" ai sensi dell'art. 2103 c.c. possa compiersi contestualmente a questa, non necessitando peraltro della contestuale
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variandi" (art. 2103 c.c.) soffermandosi ad esaminare, in particolare, i limiti a cui è stato nel tempo sottoposto siffatto potere. La nota offre anche
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polemiche con il riconoscimento di mansioni inferiori. Il nuovo art. 2103 c.c., che dovrebbe essere sostituito dal Jobs Act, in verità non è affatto
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