criteri probatori dell'art. 2043 c.c., sviluppandosi pertanto un "tertium genus" di responsabilità. La presenza di numerose e incerte posizioni tanto
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guida e le pratiche accreditate dalla comunità scientifica, fermo l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. Si contendono il campo
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che "in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile". Si cercherà, in forza dei principi generali in tema di
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fatto illecito ex art. 2043 c.c.: fra questi si situa il requisito soggettivo della colpa che, secondo i giudici capitolini, non può desumersi dalla
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, tuttavia, come la giurisprudenza sia attenta a non considerare applicabile la disposizione dell'art. 2043 c.c. in via alternativa a quella dell'art. 2395
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dell'appaltatore e del condominio; b) la responsabilità dell'appaltatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, c.p. e 2043 c.c.; c) la
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