, per la relazione necessaria tra un preesistente conflitto di interessi attuale ed obiettivamente valutabile e le finalità di profitto o altro vantaggio
riscossione, valutabile in sede processuale ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
). Dalla ricostruzione emerge un significato di infungibilità, esteso dalla disposizione anche alle obbligazioni di non fare, che, mai valutabile in