La sentenza in esame estende il meccanismo della "translatio iudicii" anche ai rapporti tra giudici ordinari e arbitri rituali, risolvendo così il
non poteva configurarsi la "translatio iudicii". Adesso il regime è cambiato poiché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 ha dichiarato
esteso ai rapporti tra arbitrato e processo la regola della "translatio iudicii", sdrammatizzando il rischio di errori sull'arbitrabilità della
Note in tema di "translatio iudicii" tra arbitrato e processo
operatività della "translatio iudicii" ex art. 50 c.p.c. Questo divieto, che già era apparso irragionevole ad alcuni studiosi, è divenuto ancora più
codicistico del 1940 fino ad oggi, ricostruisce il meccanismo di traslazione della causa in termini di vera e propria "translatio iudicii" e, sulla
Sulla "translatio" in sede di verifica del passivo dell'azione di risoluzione contrattuale pendente alla data del fallimento
(sent. n. 223/2013) che ha riconosciuto l'operatività della "translatio iudicii" ex art. 50 c.p.c. tra giudici e arbitri interni. Prendendo le distanze