simile al metodo casistico del "common law" prescelto dalla Corte già nelle precedenti sentenze Pammer e Hotel Alpenhof e Muhlleitner, è prevedibilmente
particolare percorso negoziale prescelto, preponderante rispetto allo scopo di ridurre il carico fiscale. A tal fine la fattispecie si ritiene inquadrabile
di validità secondo il diritto straniero prescelto è preliminare - secondo i giudici - la formulazione di un giudizio di riconoscibilità del "trust