cui si fonda il suo funzionamento rende queste conversazioni difficilmente intercettabili usando le tecniche tradizionali di intercettazione di
stati selezionati come effettivamente rilevanti in alcun procedimento penale; perché altrimenti è come se si ammettesse l'intercettazione anche a fini
comunicativi, a nulla rilevando la diretta natura criminosa degli stessi e la contestuale legittima attività di intercettazione ambientale ex art. 266
non può essere assimilata ad una intercettazione, bensì alla prova documentale.