L'applicabilità della misura prevista dall'art. 614 bis c.p.c. anche all'esecuzione degli obblighi di fare fungibili e all'esecuzione per consegna
di altri beni fungibili o direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando
lavoratori da licenziare nell'ambito di un licenziamento collettivo va effettuata, in presenza di professionalità fungibili e omogenee nelle diverse
riconoscimento fiscale, al contrario delle svalutazioni delle rimanenze di beni fungibili valutate applicando i metodi LIFO [Last-In, First-Out - ultimo entrato