abbia il potere di stipulare accordi simulatori con il conferente.
dall'art. 1322 c.c., in un controllo di proporzionalità e di adeguatezza tra mezzi adoperati, scopo perseguito e patrimonio residuo del conferente
" successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore conferente (cd. "settlor").
negoziale nel collegamento funzionale con la delibera modificativa. Delibando poi delle funzioni degli amministratori con i quali il conferente aveva