punto di vista oggettivo, lo svilimento della "ratio" originariamente sottostante al d.l. n. 167 del 1990. Il presente lavoro mira ad evidenziare come
Punti fermi della Cassazione sulla responsabilità dell'"internet provider" per il reato ex art. 167, D.Lgs. n. 196/03
del delitto di cui all'art. 167, D.Lgs. n. 196/2003 solo gli utenti autori dell'immissione in rete e non gli amministratori di Google, con
monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 del D.L. n. 167/1990 (convertito dalla L. n. 227/1990), "si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
veto sull'applicazione delle regole poste - congiuntamente o singolarmente - dagli artt. 167, 168 e 184 l. fall., e, dall'altro, ponendo l'accento