percettore del reddito nonché l'esistenza di contratti e, in taluni casi, affermando la non sanzionabilità del sostituto d'imposta che abbia omesso di
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responsabilità del gestore delle strutture ricettive per l'incasso ed il versamento ai comuni dell'imposta di soggiorno. Il gestore non è sostituto di imposta
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sostituto e da questi non versate al Fisco. La Suprema Corte risolve la questione individuando un rapporto di coobbligazione tra sostituito e sostituto e
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la nascita, "contra legem", di un singolare rapporto di solidarietà passiva tra sostituto e sostituito
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Da rimeditare la solidarietà tributaria tra sostituto d'imposta e sostituito
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sostituto a versare le ritenute operate, non può essere superata con meccanicistiche interpretazioni, come quella nella quale persevera la Corte di
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