Il Tribunale di Verona pone al centro della motivazione della sentenza in esame la libertà sessuale dell'individuo, identificata dalla Corte
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assoluta e copre tutti i casi in cui la vittima possa venire identificata dal pubblico. Non può invocarsi, inoltre, la scriminante del diritto di cronaca
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minimo di offensività, identificata, nel caso di specie, nell'effettiva fuoriuscita delle esternazioni verbali offensive al di fuori dell'ambito aziendale
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