Nella versione originale l'art. 819 ter comma 2 c.p.c. escludeva che nei rapporti tra arbitrato e processo potesse applicarsi l'art. 50 c.p.c. sicché
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Sindacato di mutua assicurazione. Tale legge, tuttavia, nata per assicurare contro gli infortuni sul lavoro degli operai, escludeva i lavoratori della terra
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cui escludeva espressamente l'applicazione di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. nei rapporti tra giudici e arbitri. Per effetto della pronuncia
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. Scopo della nota è illustrare la debolezza degli argomenti che erano stati posti a fondamento della tesi che escludeva per il tribunale fallimentare la
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