Nella vendita di edificio da costruire, la clausola che prevede l'obbligo per l'alienante di ultimare l'opera entro un dato termine non è idonea ad
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una attività imprenditoriale occorrendo invece che già presso l'alienante il ramo sia veicolo di autonoma e compiuta attività produttiva) non è
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L'A. annota la sentenza della Corte di cassazione in tema di ripartizione tra alienante e acquirente della responsabilità delle spese di manutenzione
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non vi possono essere dubbi sul fatto che il mancato rispetto di simili pattuizioni sia fonte di responsabilità contrattuale per l'alienante.
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