dell'obbligazione, ritiene applicabile l'art. 1227, comma 2, c.c., deducendone la non risarcibilità del danno evitabile. La decisione porta così all'attenzione il
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dall'art. 1227 comma 2 c.c., ispirata al "favor debitoris". La disposizione "de qua" consente, infatti, ai giudici di legittimità di circoscrivere il
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II comma della stessa disposizione (oltre che sull'art. 1227, I comma, c.c.), giunge al riconoscimento di una responsabilità proporzionata alla sola
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caso (e nei limiti) in cui si accerti che quest'ultimo avrebbe potuto evitare o ridurre il danno usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c. e 30, c
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, prontamente disinvestito. Quest'ultimo principio, affermato in termini generali, si scontra con l'art. 1227, comma 2, c.c., che esclude la risarcibilità
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