si troverebbe nella impossibilità, qualora, consapevolmente, condividesse o volesse condividere, la scelta fatta dal testatore di rimanere
entra nei contratti. Infatti nessuno imprenditore troverebbe conveniente sopportare i costi privati anche se ciò sarebbe socialmente desiderabile. In un
pricing'', si registra poi un'importante sentenza della Cassazione, secondo cui tale disciplina troverebbe applicazione esclusivamente in uno scenario
a quella di cui al d.l. n. 669 del 1996, che dunque non troverebbe applicazione nella specifica materia della condanna dell'lnps al pagamento delle