Chernobyl nel 1986; l'ultima tappa, quella ricompresa tra 1986 e il 1990, in cui si è dichiarato ufficialmente nel nostro Paese "l'abbandono del nucleare
domanda, avanzata nel giudizio di ottemperanza, di corresponsione degli interessi a un tasso maggiore, debba essere ricompresa nel giudicato. Si condivide
analizzare come la fattispecie in esame, recepita all'art. 26, lett. h) Cod. Cons. [Codice del Consumo], seppur formalmente sia ricompresa nell'elencazione