. La prescrizione (intesa come perdita dell'azione per decorso del tempo) fu già prevista nel processo formulare romano dell'età repubblicana, in
valere in giudizio è manifesta, poiché la Costituzione Repubblicana all'art. 3 comma 1 vieta ogni "distinzione di sesso" e prescrive all'art. 3 comma 2
, ma solo nell'età repubblicana; e la legislazione relativa è molto contorta. In conclusione, l'incertezza della disciplina elettorale e la lenta
o successivo a seconda che anticipi o segua la fiducia parlamentare. Nella prima parte della storia repubblicana, la fine anticipata della
repubblicana, al riguardo non attuata, se non violata specialmente, ma non solo, proprio nei periodi di crisi economico-finanziarie. Recenti decisioni