, senza consenso espresso (c.d. "opt out"), nonostante l'art. 23, par. 1, Reg. CE 1008/2008 sia nitido nello statuire che i supplementi di prezzo opzionali
"secondo regime" di diritto contrattuale comune, di stampo facoltativo, con meccanismo "opt-in". Si pone il problema del coordinamento della CESL con