diritto, esalta la sostanza di un atto, il suo contenuto giuridico, ponendo sul piano dell'irrilevanza la veste formale del "nomen iuris". A volte
"dichiara" la domanda effettivamente proposta dal ricorrente, indipendentemente dalle indicazioni formali fornite ("nomen", "petitum" formale). La
L'A. si sofferma sul dovere del giudice, in assenza di un ''nomen iuris'' previsto dalla legge, di qualificare i provvedimenti in base alla natura