degli obblighi di informazione nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e nei contratti a distanza, si passa poi ai contratti che hanno ad
la tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali che, all'art. 3, esclude dal suo ambito di applicazione i
inadempimento, ritenendolo inapplicabile ai singoli ordini di investimento quali atti negoziati esecutivi del contratto di intermediazione finanziaria.