liberatoria. La Corte afferma che al danneggiato compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento
, richiedendo piuttosto, quanto alla prova liberatoria, la dimostrazione positiva del caso fortuito che abbia reso impossibile l'impedimento del fatto
d'impresa, a riconoscere efficacia liberatoria per il sostituito all'effettuazione della ritenuta, indipendentemente dall'effettivo versamento della stessa