Lordinamento tributario esclude lirrogazione di sanzioni amministrative qualora la normativa da applicare al caso concreto risulti obiettivamente
di tre poteri officiosi decisori del giudice amministrativo: l'irrogazione delle sanzioni alternative (art. 123 c.p.a. [Codice del Processo
la finalizzazione della misura cautelare all'eventuale irrogazione di una sanzione penale quale la confisca di cui all'art. 322-ter c.p. Per confutare
La Corte di Giustizia, nella sentenza in commento, delinea i connotati del principio che vieta l'irrogazione di una duplice sanzione, penale e
dovrebbe dunque escludere l'irrogazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione nonché il delitto
godimento del bene: ciò è sufficiente, pertanto, ad integrare la fattispecie ex art. 1489 c.c., nonostante che non vi sia stata l'irrogazione di