intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. La condanna che ha inflitto una pena dichiarata estinta ex art. 47 cit. non potrà pertanto
modalità di funzionamento individuali (arroganza, amore del rischio, noncuranza per il danno inflitto al prossimo, manipolatività, narcisismo "et alia
che ne vedeva il fine non nella punizione di una condotta dannosa per la collettività, ma nella riparazione del danno inflitto all'onore della vittima e