autonomo e atipico, denominato come contratto di spedalità o di assistenza sanitaria. d) La responsabilità dell'assicuratore in caso di "mala gestio
''Mala gestio'', rinuncia dell'amministratore al compenso e non invocabilità dei vantaggi compensativi
La sentenza in commento offre lo spunto per soffermarsi sulla tematica relativa alla collocabilità di atti di ''mala gestio'' degli amministratori di
conseguente obbligo di risarcire i danni per "mala gestio", sul presupposto che l'intermediario bancario, nell'ambito del servizio di esecuzione di ordini per
dalla "mala gestio" dei "trustee" ha un forte impatto sull'erario della Corona. Doveroso è infine un breve cenno alla "law of mistake del trustee
responsabilità degli amministratori di diritto in presenza di atti di "mala gestio" compiuti dal primo.