Nel presente lavoro ci si occupa di D.19.4.1.1, brano in cui Paolo sembrerebbe accordare un'"actio in factum pretoria" (Gai 4.46) a favore del
nell'art. 648 c.p., rende penalmente irrilevante il c.d. autoriciclaggio, considerato quale "post factum" non punibile, ai sensi dell'art. 2 del D.lg