famiglia. Il patto di famiglia ha natura di atto equiparato alla divisione, giusta l'art. 764 c.c. L'opinione preferibile, muovendo dall'art. 768-quater c.c
dell'atto e non oltre, restando la natura dell'atto di rinuncia meramente abdicativa. Pertanto l'atto di rinuncia, in quanto equiparato ''ex lege'' ad
gestire servizi pubblici, che viene equiparato a quello che le amministrazioni medesime esercitano sui propri servizi, è da ritenere sussistente