La Cassazione effettua un ampliamento del concetto di diligenza dovuta dal medico di fiducia, ritenendolo responsabile per aver omesso di segnalare
rimandare la diagnosi, se non si effettua una tempestiva risonanza magnetica di controllo; peraltro la quantificazione del danno biologico permanente di un
prestazione aggiuntiva, non soltanto intesa come sinallagma in denaro, ma anche come "scambio di prestazioni" che il privato effettua a fronte di