organismo di composizione possono essere svolte in via transitoria da un professionista ex art. 28 l. fall. o da un notaio designato dal Presidente del
, quando non sono stati apposti i sigilli ed il notaio non è già stato designato dal defunto nel testamento, anziché dover necessariamente ricorrere a tal
attività, conferisce il potere di agire in suo nome e per suo conto non solo al mandatario, ma anche al soggetto da quest'ultimo designato. Corollario di
veridicità e l'adeguatezza delle informazioni ed attribuendo al professionista/attestatore, qualificato, capace, designato dal debitore ma indipendente, il