sarebbero contratti di assicurazione sulla vita sulla base della considerazione che la consacrazione a livello normativo della classificazione di tali
1°; e 1327 c.c.), e senza la necessità di consacrazione di tale circostanza in apposita clausola da sottoscriversi ex art. 1341, comma 2°, c.c., in
configurazione recente. Il comportamento incriminato riguarda l'illegittimità della consacrazione, non l'invalidità della stessa, la quale però non è