cui, secondo il giurista, l'erede istituito, che tiene una condotta contraria a quella imposta dal testatore nella "condicio", debba essere considerato
decisamente posto rimedio alla deriva subita dal principio della "par condicio competitorum", che da regola di confronto sulla qualità delle offerte si è
. L'analisi delle numerose sentenze disponibili sull'argomento porta a comprendere come, ad una lunga fase in cui la "condicio sine qua non" è stata
delle offerte da parte della Commissione, a garanzia della ''par condicio'' tra i concorrenti e della controllabilità in sede giurisdizionale
statutario di verifica della rappresentatività sindacale quale ''condicio sine qua non'' per la costituzione di r.s.a. e per l'esercizio delle prerogative
presupposto di validità dell'acquisizione probatoria conseguita con l'accesso, costituisce ''condicio sine qua non'' per la legittimità dell'atto di
generali del ceto creditorio, e con lo stesso principio - oramai sempre più insidiato - della ''par condicio creditorum''. Il quadro che ne emerge presenta
contribuente di volersi ravvedere e non una "condicio sine qua non" per beneficiare dell'istituto.