riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette; c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Mentre negli altri enti al ballottaggio si ricorre soltanto nell'ipotesi in cui i candidati alla
subordinato all'esito positivo di una procedura concorsuale aperta, che dà luogo certamente ad assunzione per i candidati esterni. Sotto il secondo profilo
ricorso proposto da uno dei candidati risultato non idoneo, si presentano di particolare interesse in quanto consentono al Supremo Consesso di
valutazione dei titoli di studio dei candidati possa consentire delle discriminazioni tra i partecipanti.