L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c.
L'azione cumulativa del curatore fallimentare ex artt. 2393 e 2394 c.c. è soggetta a regimi giuridici differenti
Ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall. il curatore fallimentare è il solo legittimato ad esperire le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c