, comma 2, c.c.; colpa professionale: art. 2236 c.c.; responsabilità nella costruzione di immobili: art. 1669 c.c.).
pronunce, quando il caso specifico imponga al medico la soluzione di problemi di specifica difficoltà, l'art. 2236 del codice civile può trovare
c.c. (non presente nella formulazione del decreto, ove si faceva espresso riferimento agli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c.) che ha suscitato un immediato
lieve non risponderà penalmente. Si tratta di una conclusione molto simile a quella cui conduce l'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del