all'art. 16 comma 4 d.lg. 190/2005; norma che prevede la nullità dei contratti di prestazione a distanza dei servizi finanziari qualora il fornitore violi
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suddetti marchi. Il Dipartimento amministrativo per l'industria e il commercio ha il potere di indagare su qualsiasi atto violi il diritto esclusivo
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requisiti di liceità e meritevolezza prescritti e non violi i principi di ordine pubblico e buon costume. c) Causa giustificativa. Il contratto stipulato
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attuato con modalità scorrette. Tale interpretazione meglio risponde anche al dettato dell'art. 2598, n. 3 c.c. che richiede che la condotta violi i
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