, introdotta dalla riforma del 2001, contiene due novità di grande rilievo rispetto al testo originario: il venir meno del carattere ufficioso del
diritto
, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 38 c.p.c. con i relativi limiti posti anche al rilievo ufficioso e, conseguentemente, dichiarando
diritto
sensi dell'art. 709 ter c.p.c., in un caso di rigetto in rito della medesima: un potere ufficioso che, secondo l'A., nella specie non sussiste per
diritto