Art. 148 cod. ass. e conseguenze sulla proponibilità della domanda dopo la Consulta: forma e sostanza nella tutela del danneggiato
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liquidativa stragiudiziale. Al tempo stesso, però, come risulta dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., ha introdotto un regime piuttosto
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dei danni alla persona conseguenti a lesioni di lievi entità di cui all'art. 139 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ha proposto una serie di
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giudizio di risarcimento danni lamentando danni superiori al limite previsto dall'art. 139 cod. ass. private.
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Il saggio si propone di indagare le due misure anticipatorie previste dall'art. 147 Cod. Ass., muovendo dal loro inquadramento sistematico per
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Il quesito medico legale dopo la riforma dell'art. 139 Cod. ass
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