l'aspetto puramente speculativo, con migliaia di operazioni che nulla - o poco - aggiungono all'economia reale e che esasperano l'instabilità e la
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l'onere di segnalazione all'INPS, al fine di consentirne l'esercizio della rivalsa in prededuzione. Tali disposizioni si aggiungono all'art. 1916 C.C., che
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recepire la direttiva, ma aggiungono alcune prescrizioni solo nazionali, come quella relativa alla distinta indicazione del cliente con il codice
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all'esercizio della professione". Ai profili di criticità che già presentavano le disposizioni del decreto-legge si aggiungono così quelli derivanti
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