relativa alla sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. in caso di deposito di una domanda di concordato preventivo, esamina
diritto
scioglimento per perdita rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c., anche alla luce della sedimentazione delle novità introdotte dalla riforma societaria, con
diritto
ex artt. 2446 e 2447 c.c., perché in queste fattispecie la perdita di valore della partecipazione è non solo durevole, ma definitiva.
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