Malgrado il codice di procedura penale vigente si sia preoccupato (a differenza di quello abrogato) di dettare apposite norme per tutte le fasi del procedimento probatorio, (ricerca, ammissione, acquisizione, valutazione) prevedendo apposite sanzioni di nullità o di inutilizzabilità per il caso di loro inosservanza, si notano frequenti episodi di degenerazione della prova nella giurisprudenza di legittimità. L'articolo si propone di evidenziare le più gravi ed evidenti deviazioni, per risolvere le quali non basta una più rigorosa disciplina normativa, occorrendo soprattutto un'interpretazione conforme alle regole del giusto processo.
La decisione del giudice varesino è condivisibile nella parte in cui afferma che le norme di diritto sostanziale contenute nella c.d. riforma parametri hanno tacitamente abrogato sia l'art. 2233 comma 1, c.c. che l'art. 636 c.p.c. (così dovendosi correttamente intendere il richiamo all'art. 634 c.p.c. che si legge nel provvedimento). Non persuade invece laddove considera le nuove disposizioni applicabili anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale conclusi o in corso al momento della loro entrata in vigore, trascurando di esaminare la questione della loro efficacia temporale. Non convincono nemmeno altri due passaggi del decreto: l'equiparazione del preventivo scritto al contratto che fissi per iscritto l'entità del compenso spettante al professionista, quale prova scritta rilevante ai sensi dell'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c., e l'affermazione generale secondo cui il contratto scritto può costituire di per sé prova scritta del credito ingiunto.
Il secondo referendum sull'acqua, che ha abrogato la norma sull'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, rischia di essere stato inutile. Nonostante il voto di ventisei milioni di italiani non è stato raggiunto l'obiettivo primario del comitato referendario individuato dalla Corte costituzionale: "rendere estranei alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua". Il metodo provvisorio di calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, affidato alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, prevede, infatti, tra i costi da inserire in bolletta, anche quello della risorsa finanziaria nel pieno rispetto del principio del "full cost recovery".
Dopo il referendum che ha abrogato la disciplina in materia di affidamento di servizi locali, resta aperta la questione della possibilità di una gestione diretta del servizio idrico integrato da parte dell'amministrazione. Il saggio, in tale prospettiva, si sofferma sugli strumenti della società "in house" e dell'azienda speciale. Con particolare riferimento a quest'ultima modalità si confronta con la dottrina che ne nega la possibilità di impiego per sostenere una tesi diversa.
Il QS ha abrogato gli artt. 67 e 68 della cost. ap. "Pastor bonus" [PB] e con il contenuto dei medesimi ha aggiunto due nuovi paragrafi all'art. 126 della PB. In tale modo è stata trasferita all'UARR la competenza della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (CCDDS) sui matrimoni non consumati, benché non siano "rati" (sacramentali), e sulla nullità della sacra ordinazione. Tuttavia, la CCDDS è rimasta con diverse competenze di procedure matrimoniali: cause di separazione dei coniugi, di morte presunta, ecc. L'A. propone che lo scioglimento del matrimonio non consumato sia sussidiario alla dichiarazione di nullità del matrimonio, come avviene presso la Rota Romana.
La legge di stabilità 2013 ha abrogato la quota di IMU [Imposta municipale propria e secondaria] statale, con l'eccezione di una quota dovuta sui fabbricati di categoria catastale D. Le novità mirano a superare le criticità legate alla quota di imposta statale, attraverso l'attribuzione dell'intero gettito dell'IMU sperimentale ai Comuni. La compensazione della perdita di gettito che consegue all'Erario avviene attraverso la soppressione del fondo destinato alla perequazione verticale tra Comuni ricchi e poveri e l'istituzione di una riserva di gettito in favore dello Stato, corrispondente all'IMU dovuta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, determinata con l'aliquota base dello 0,76%. l'altra novità è rappresentata dalla previsione che consente ai Comuni di elevare l'aliquota d'imposta sui fabbricati D sino a 0,3 punti percentuali.
Il regolamento costituisce, infatti, attuazione dell'art. 9 del testo normativo succitato che, al comma 1, aveva abrogato le tariffe professionali con decorrenza dal 25 gennaio 2012. Queste fonti, con riguardo al professionista forense, non si limitano a definire nuove modalità di determinazione del compenso spettante per l'attività svolta ma, a differenza delle altre professioni regolamentate, individuano direttamente o indirettamente, in alcuni casi recependoli dalla elaborazione giurisprudenziale o da precedenti disposizioni normative, una serie di obblighi di comportamento nei confronti del cliente piuttosto rilevanti. Alle nuove norme, pertanto, ben può attribuirsi la portata di una vera e propria mini-riforma della professione forense e in queste pagine se ne delineeranno i tratti salienti e se ne proporrà un inquadramento sistematico, con particolare riguardo ai riflessi di essa sulla professione di avvocato civilista.
I casi di studio sono stati raccolti nella vigenza dell'ormai abrogato art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 (la c.d. mediazione obbligatoria) e nel periodo immediatamente successivo. A fini espositivi, onde contestualizzare la ricerca, dare contezza delle situazioni concrete in cui è stata svolta e suggerire alcuni spunti di immediata applicazione delle tecniche utilizzate e delle riflessioni svolte, nella seconda parte del contributo si è scelto di illustrare nel dettaglio due soli casi che, per le loro caratteristiche, potrebbero presentarsi in mediazione anche alla luce della sentenza n. 272 del 2012 della Corte costituzionale. È infatti in corso presso il Tribunale di Milano un progetto pilota di mediazione demandata dal Giudice nel quale è affidata al singolo magistrato la valutazione circa l'opportunità di inviare le parti in mediazione.
Inoltre, viene particolarmente criticata l'espunzione da parte del medesimo d.lgs n. 218, dalle norme da abrogare dell'art. 1-septies del d.l. n. 629 del 1982 che rischia di far rientrare dalla finestra il finalmente abrogato sistema delle certificazioni c.d. atipiche.
., oramai, quantomeno in Italia, sostanzialmente abrogato dalla prassi. L'atipicità conseguente impone anzitutto un'analisi comparativa tra la pretesa vantaggiosità per l'assicurato conseguente all'introduzione della predetta variante, nelle sue varie articolazioni, ed i rilevanti svantaggi ed incertezze che, invece, l'adozione di detta clausola comporta ai fini della copertura assicurativa. L'analisi, quindi, si sposta sulla verifica della giustificabilità e meritevolezza della deroga al regime tipico, introdotta dalla formula ''claims made'', alla luce dei principi che regolano l'autonomia privata e che pongono gli opportuni limiti ad un esercizio abusivo di essa.